Capo IV

Art. 40

Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-40

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Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 40 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo