Capo IV
Art. 40
Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-40