Capo IV
Art. 42
Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Fermo quanto previsto dall', secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-42