Capo II
Art. 10
Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli , secondo comma, n. 3).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-10