Art. 48

Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico. 4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo