Art. 45

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore

In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall', e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-45

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