Art. 43

Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto

In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all', e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-43

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