Art. 52

Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco

In vigore dal 21 nov 2018
1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all', risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento; f) qualità morali e di condotta previste dall' della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-52

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