Art. 54
Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali
In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-54