Art. 8

Informazione e consultazione del pubblico

In vigore dal 19 apr 2017
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all' ed ai piani di azione di cui all' è resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195., anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. I soggetti che, ai sensi dell', commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194#art-8

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