Art. 7
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
In vigore dal 30 dic 2022
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42;
c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all', commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all', commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194#art-7