Art. 5
Descrittori acustici e loro applicazione
In vigore dal 8 ott 2005
1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all' sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell' della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all' della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purchè detti dati non risalgano a più di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell' della legge n. 447 del 1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;194#art-5