Art. 7
Disposizioni di riferimento
In vigore dal 6 ott 2005
1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all', e l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell', comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o
2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-7