Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2005
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SE», una società costituita conformemente al regolamento; b) «società partecipanti», le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE; c) «affiliata» di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell', commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima; e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all' o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE; g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all' per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE; h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società; i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE; l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE; m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante: 1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o 2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-2

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Definizioni (Art. 2 Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.) — Testo vigente | Portale Normativo