Art. 5

Durata dei negoziati

In vigore dal 6 ott 2005
1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi. 2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-5

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