Art. 5
5 / 14Durata dei negoziati
In vigore dal 6 ott 2005
1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.
2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-5