Art. 11
Sviamento di procedura
In vigore dal 6 ott 2005
1. Qualora dopo la registrazione della società europea intervengano modifiche sostanziali nella società europea, nelle società partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o stabilimenti della società europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-11