Art. 13
Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni
In vigore dal 6 ott 2005
1. Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa nè alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all', commi da 7 a 10, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle società costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.
3. Il presente decreto non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;
b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da quelle del presente decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188#art-13