Art. 6
Informazioni
In vigore dal 6 ott 2005
1. Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185#art-6