Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 6 ott 2005
1. La violazione delle disposizioni previste dall', commi 1 e 2, e dall', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
2. La violazione delle disposizioni previste dall', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
3. La violazione della disposizione prevista dall', è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all', commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185#art-8