Art. 4
Ferie
In vigore dal 6 ott 2005
1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185#art-4