Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2005
1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia. 2. Per «Personale di volo dell'aviazione civile» si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano. 3. Per «Tempo di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta. 4. Per «giorno locale» si intende un periodo di tempo di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;185#art-2

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Definizioni (Art. 2 Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.) — Testo vigente | Portale Normativo