Capo VI

Art. 75

Commissione ministeriale

In vigore dal 3 ago 2005
1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale. 2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia. 3. La commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.
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Commissione ministeriale (Art. 75 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo