Capo VI

Art. 78

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 3 dic 2005
1 A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. 3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti..., si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei " ragionieri e periti commerciali". 4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti..., si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-78

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Disposizioni di coordinamento (Art. 78 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo