Capo VI

Art. 79

Copertura finanziaria

In vigore dal 3 ago 2005
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-79

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Copertura finanziaria (Art. 79 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo