Capo VI

Art. 72

Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini

In vigore dal 3 ago 2005
Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali. 2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione. 3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà è tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-72

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Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini (Art. 72 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo