Capo VI
Art. 72
Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini
In vigore dal 3 ago 2005
Procedimenti disciplinari pendenti
alla data di istituzione dei nuovi ordini
1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.
2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.
3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà è tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-72