Art. 72 · Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini
Capo VI

Art. 72

72 / 79

Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini

In vigore dal 3 ago 2005
Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali. 2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione. 3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà è tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-72