Capo IV›Sez. I
Art. 165
Dichiarazione del costitutore
In vigore dal 19 mar 2005
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell' e presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;
d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-165