Capo IVSez. I

Art. 165

Dichiarazione del costitutore

In vigore dal 19 mar 2005
1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell' e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa; d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito; e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-165

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo