Capo IV›Sez. I
Art. 166
Domanda di denominazione varietale
In vigore dal 2 set 2010
1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a) deve rispettare le disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-166