Capo IVSez. I

Art. 166

Domanda di denominazione varietale

In vigore dal 2 set 2010
1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve rispettare le disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; c) non deve contenere nomi geografici.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-166

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