Capo IVSez. I

Art. 167

Domanda di registrazione di disegni e modelli

In vigore dal 19 mar 2005
1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-167

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