Art. 9
AbrogatoIn vigore dal 14 giu 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 207
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;179#art-9