Art. 6

In vigore dal 21 lug 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall', commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall' è punito con le sanzioni previste all' della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;179#art-6

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