Art. 8

In vigore dal 21 lug 2004
1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004. 2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto può continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;179#art-8

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