Art. 4
In vigore dal 6 gen 2026
1. È vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall', comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, nè avere iniziato un processo di fermentazione, nè presentare un grado di acidità modificato artificialmente, nè essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
5. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all' della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;179#art-4