Capo II

Art. 8

Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

In vigore dal 7 mag 2004
1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti. 2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all', comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99#art-8

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