Capo II

Art. 12

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

In vigore dal 7 mag 2004 al 31 dic 2026
1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99#art-12

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