Capo I

Art. 3

Imprenditoria agricola giovanile

In vigore dal 1 gen 2007
1. Dopo l' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente: "4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni". 2. All', comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro". 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 4. All' della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro". 5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell', comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99#art-3

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