Capo I

Art. 4

Norme sulla vendita di prodotti agricoli

In vigore dal 7 mag 2004
1. La disciplina amministrativa di cui all' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. 2. All', comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99#art-4

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