Art. 5

Norme transitorie

In vigore dal 29 feb 2004
1. Gli zuccheri di cui all', comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004. 2. Gli zuccheri di cui all', comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51#art-5

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