Art. 4
Sanzioni
In vigore dal 29 feb 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51#art-4