Art. 2
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
In vigore dal 29 feb 2004
1. Ai prodotti di cui all', comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) i prodotti di cui all', comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identità del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;
b) il termine «bianco» può essere utilizzato per:
1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantità netta;
f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), può essere riportata la sola denominazione di vendita;
g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantità superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.
3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I può essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51#art-2