Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 29 feb 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;51#art-1