Art. 7

Personale

In vigore dal 24 feb 2004
1. L' del decreto è sostituito dal seguente: « (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le eventuali procedure di mobilità, conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33#art-7

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Personale (Art. 7 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».) — Testo vigente | Portale Normativo