Art. 2
Statuto
In vigore dal 24 feb 2004
1. L' del decreto è sostituito dal seguente:
« (Statuto). - 1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33#art-2