Art. 4

Organi

In vigore dal 24 feb 2004
1. L' del decreto è sostituito dal seguente: « (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto. 3. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. 4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33#art-4

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Organi (Art. 4 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».) — Testo vigente | Portale Normativo