Art. 8

Disponibilità finanziarie e gestione

In vigore dal 24 feb 2004
1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «con le modalità di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»; b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio 1999»; c) al comma 4 le parole: «Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali», e le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33#art-8

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