Art. 7
Abrogazioni
In vigore dal 30 gen 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall' del presente decreto, è abrogato l' del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. È abrogato l', comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all', comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall' del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;3#art-7