Art. 1
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
In vigore dal 30 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;3#art-1