Art. 4
Organizzazione del Ministero
In vigore dal 30 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
« (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all' della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;3#art-4