Art. 5
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
In vigore dal 30 gen 2004
1. L' del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici).
- 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;3#art-5