Titolo I

Art. 8

(L) Pagamenti di debito pubblico

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Pagamenti di debito pubblico 1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L). 2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità. (L). 3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico è eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-8

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